Massimo Roccella Manuale Di Diritto Del Lavoro Riassunto

Preview tekst Domande diritto del lavoro Capitolo II Il lavoro subordinato Lavoro subordinato (p. 2094 La certificazione (p. 50) Certificazione Certificazione Certificazione certificazione Metodo sillogistico e tipologico Subordinazione: indici della subordinazione, metodologia criterio del nomen Il titolo (nomen juris) nel rapporto di lavoro subordinato Distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato Parasubordinazione Collaborazione continuativa Lavoro a termine Lavoro a progetto Lavoro a progetto Lavoro a Lavoro a progetto Lavoro a progetto Il contratto a Elementi del contratto a progetto art. 36 cost col contratto a progetto Mancanza formale e sostanziale del progetto Differenza tra contratto a progetto e lavoro autonomo Contratto di lavoro a progetto e differenze con il co co co Capitolo Costituzione del rapporto di lavoro Il collocamento (p.

83) Collocamento e avviamento al lavoro Art. 129) Art 2126 Patto di prova (p. 135) Capitolo IV La tipologia dei rapporti di lavoro subordinato nel lavoro (p.

145) il contratto di lavoro a tempo determinato (p. 150) Contratto a tempo determinato Contratto a tempo parziale (p. 174) Il part time, clausole flessibili ed elastiche Part time Part time Il lavoro intermittente (p. 190) 1 Apprendistato Contratto di lavoro a termine Contratto di somministrazione Somministrazione Somministrazione La somministrazione in generale e i divieti di somministrazione (p. 209) Il CFL (contratto di formazione e lavoro) Capitolo V e non discriminazione Le discriminazioni Licenziamento discriminatorio a seguito della riforma Fornero Art.16 stat.lav.

Trattamento economico collettivo discriminatorio atti discriminatori Capitolo VI Lo svolgimento del rapporto di lavoro Obbligo di (p. 285) di I doveri del lavoratore.

Dovere di diligenza e Gli obblighi del lavoratore Art.2105 c.c. Art.2104 c.c. Art 2105, obbligo di si parla di (interpretazioni giurisprudenziali di tale obbligo) Obbligo di diligenza Diligenza, obbedienza, Trasferimento del lavoratore (p. 317) Orario di lavoro (p. 322) Orario di lavoro di lavoro del potere direttivo, le mansioni (p. 307) Violazione 2103 Mansioni Demansionamento Demansionamento Disciplina delle mansioni, quando le mansioni sono considerate equivalenti?

Ius variandi Lo ius variandi Ius variandi Ius variandi Poteri del datore di lavoro Il potere di controllo del datore di lavoro (p. 339) Potere disciplinare (p. 345) I poteri del datore di lavoro e in particolare il potere disciplinare Obbligo di sicurezza (p. 351) Il dovere di sicurezza del datore di lavoro 2 Giusta Licenziamento senza giusta causa Licenziamento per giusta causa Aspetto formale del licenziamento Licenziamento subito dopo del periodo di comporto (art 2110) Licenziamento nullo Licenziamento disciplinare (p. 7 statuto lavoratori Licenziamento disciplinare Licenziamento individuale Licenziamento collettivo Licenziamento Licenziamenti collettivo licenziamento collettivo Capitolo XI La tutela dei diritti Art.2113 c.c.

Art 2113 Art. 2113 Rinunzie e transazioni del lavoratore Rinunzia e transazione Termini per impugnare licenziamento (p.

511) Prescrizione Capitolo II La sindacale sindacale (p. 14, 15 statuto lavoratori Capitolo V La rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Titolo Statuto dei lavoratori Diritti riconosciuti al titolo stat.lav. ( diritti delle r.s.a. ) Le RSA Rsa Rappresentanza sindacale e aziendale Art. 19 dello statuto dei lavoratori I diritti delle rsa e rsu Rsu rsa rsu, protocollo 93 Rappresentanza nel pubblico impiego (p. 94) Capitolo VI sindacale nei luoghi di lavoro.

Diritti sindacali in azienda Assemblea (p. 108) Repressione della condotta antisindacale art. 28 statuto lavoratori 4 Art. 28 statuto lavoratori 28 dello statuto dei lavoratori Condotta antisindacale Condotta antisindacale Condotta antisidacale Condotta antisindacale Condotta antisindacale Capitolo VII Il contratto collettivo. Contratto collettivo in generale (p. 131) Efficacia del contratto collettivo Efficacia oggettiva del contratto collettivo (p.

142) Efficacia oggettiva del contratto del contratto collettivo Contratto individuale e contratto collettivo (p. 142 146) Rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale Efficacia soggettiva del contratto collettivo (p.

146) Efficacia soggettiva del contratto collettivo Efficacia soggettiva limitata dei contratti collettivi del contratto collettivo e art. 160) Capitolo La contrattazione collettiva. Successione nei contratti collettivi (p. 194) Rapporto tra contratti collettivi di diverso livello Efficacia retroattiva del contratto collettivo del contratto collettivo nazionale, prevale su quello individuale?

Successione dei contratti (concetto di Capitolo IX La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico. Contrattazione collettiva nel settore pubblico (p. 220) Capitolo XI e il diritto di sciopero. Lo sciopero in generale e la sua evoluzione prefascista fino ad oggi (p.

257) Le diverse forme di sciopero e la tutela offerta dalla costituzione (p. 258) Sciopero art. 40 cost Lo sciopero art 40 cost Diritto di sciopero Diritto di sciopero Diritto di sciopero dello sciopero 5 Metodo sillogistico e tipologico Stabilire in che cosa consista il vincolo di subordinazione facendo riferimento alle sole indicazioni rintracciabili nelle disposizioni codicistiche alquanto ardua e alla quale varrebbe la pena rinunciare, alla luce qualificatoria delle stesse. La dottrina ha giustificato tale lacuna, sostenendo che la fattispecie legale sarebbe stata costruita tenendo a mente un modello sociale di riferimento, senza riuscire a descriverne in maniera compiuta i connotati identificativi. Di fronte ad un rapporto di incerta natura occorrerebbe abbandonare la pretesa di operarne la qualificazione secondo i canoni del tradizionale metodo sussuntivo (sillogistico), attraverso la comparazione tra fattispecie legale astratta e fattispecie concreta, optando per il pragmatico metodo tipologico, il cui impiego postula che qualificatoria si compia mediante un giudizio di approssimazione o di prevalenza della fattispecie concreta al tipo normativo. O in altre parole, procedendo alla qualificazione del singolo rapporto controverso, ricorrendo alla cd tecnica di indici qualificatori.

Riassunto

Il metodo tipologico risulta largamente confermato dal suo largo impiego nelle aule giudiziale e dalla giurisprudenza. La qualificazione del singolo rapporto dovrebbe dunque essere effettuata verificando, in relazione alla fattispecie concreta, la sussistenza di quegli indici di subordinazione ritenuti tipicamente caratterizzanti il modello sociale prevalente di lavoro subordinato (assenza del rischio, assoggettamento ad un orario di lavoro, corresponsione della retribuzione a scadenze fisse, etc). Fermo restando che si tratta di operare un giudizio sintetico e di approssimazione: il che, per un verso impedisce di attribuire un valore determinante ad un solo indice di subordinazione, per altro verso non impone di riscontrare nella fattispecie concreta tutte le caratteristiche restando affidata alla la qualificazione. Gli elementi della fattispecie di lavoro subordinato (art. Secondo la definizione 2094 emergono quattro tratti caratterizzanti il lavoro subordinato: 1. Retribuzione 2.

Collaborazione 3. Eterodirezione 4. Dipendenza Si tratta di accertare dunque se gli elementi in questione, variamente combinati tra loro, od anche singolarmente considerati, possano essere utilizzati in funzione distintiva, per separare coperta dal lavoro subordinato (e dalla sua disciplina) da quella coperta dal lavoro autonomo (e dalla sua o se invece abbia fondamento dottrinale, fautore del metodo tipologico, che reputa di per insufficienti quegli elementi a fini di qualificazione dei rapporti di lavoro. La retribuzione un elemento che non sufficiente, utile per distinguere lavoro subordinato ed autonomo, semmai utilizzarsi per differenziare il contratto di lavoro subordinato dalla controversa figura del lavoro gratuito. La collaborazione rappresenta evanescente della definizione legale, ovvero legato ad che negava di un conflitto di interessi tra capitale e lavoro. 7 Al carattere della collaborazione non si riconoscere altro che meramente descrittiva, di richiamo a un dato di ovvero alla circostanza che normalmente il lavoratore opera unitamente ad altri lavoratori, ed eventualmente allo stesso datore di lavoro, dunque in collaborazione.

Si tratta in ogni caso di un requisito privo di valore discretivo, in quanto riscontrabile anche del lavoro autonomo. Qualificatoria individuata agli inizi del secolo scorso da Ludovico Barassi come tratto distintivo del lavoro subordinato, non mai stata unanimemente riconosciuta, osservandosi contrariamente che la sottoposizione a direttive tecniche del creditore riscontrarsi, o meno intensamente, anche in altri contratti che implicano lo svolgimento di prestazioni lavorative (contratto o appalto), sia riguardo alle figure professionali elevate (dirigenti). Al contrario, potrebbe mancare in relazione alle figure operaie meno qualificate (non occorrono particolari direttive per lo svolgimento delle mansioni di addetto delle pulizie) o per particolari professionali (giornalista). Tuttavia costituisce il criterio distintivo fondamentale, il parametro normativo in relazione al quale, secondo la giurisprudenza dominante si dovrebbe compiere il giudizio di sussunzione: ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, assume rilievo prioritario e decisivo sulla sussistenza del requisito della subordinazione, inteso come vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro. La dipendenza viene frequentemente considerato in giurisprudenza con minore attenzione rispetto assumendo quasi la consistenza di un sinonimo della stessa ovvero di un termine funzionale a rafforzarne la consistenza. Al contrario, secondo una parte della dottrina, la quale a tal fine si riallaccia ad una pronuncia della Corte Costituzionale la dipendenza rappresenterebbe un elemento determinante nella qualificazione del rapporto di lavoro, traducendosi in una condizione di del lavoratore che si sostanzia nello svolgimento della prestazione lavorativa in un contesto altrui (quello del datore di lavoro) ed in vista di un risultato di cui il titolare (e dei mezzi di produzione) immediatamente legittimato ad appropriarsi. La giurisprudenza della Corte costituzionale sulla questione della subordinazione.

La prima sentenza che merita di essere ricordata quella in cui la Corte ha censurato una posizione dottrinale che sembrava trovare eco nella giurisprudenza degli anni tendente ad ipervalorizzare la delle parti (le loro dichiarazioni negoziali ed il nomen juris utilizzato per individuare il rapporto instaurato) ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro controverso. La Corte ha rilevato (prima sentenza che stravolgerebbe gli stessi fondamenti del diritto del lavoro un precetto in forza del quale il rapporto descritto nel contratto come rapporto o di prestazione professionale non sia suscettibile di una diversa qualificazione neppure in caso di contrasto tra il contratto e le risultanze del rapporto svoltosi tra le parti. Ne consegue che, allorquando il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive di svolgimento, eventualmente in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il nomen juris enunciato, siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo essere la qualificazione da dare al rapporto. Pur non potendosi completamente prescindere dalla dei contraenti, il nomen juris da essi utilizzato non ha un rilievo assorbente, costituendo soltanto una presunzione semplice che le parti abbiano dato esecuzione alla contrattuale.

Specialmente nel rapporto di lavoro, gli atteggiamenti delle parti assumono rilevanza non tanto in sede di conclusione del contratto, quanto nella fase in cui le prestazioni vengono scambiate: in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali, necessario dare 8 programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, di impugnare di certificazione per vizi del consenso. Il provvedimento di certificazione, che ha natura di atto amministrativo, essere impugnato sia avanti il Giudice del Lavoro, in caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, sia avanti il TAR, in caso di violazione della procedura o eccesso di potere. Il lavoro ai confini della subordinazione.

Le collaborazioni coordinate e continuative (Co. Dispositivo 409 Codice di Procedura Civile Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nascono come specie del genus lavoro autonomo.

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Ad essi peraltro, si soliti fare riferimento utilizzando anche di per sottolineare che tali rapporti presenterebbero elementi di con il lavoro subordinato ed esigenze di tutela almeno in parte assimilabili. Il prototipo del lavoro parasubordinato riconoscibile nel contratto Ad esso fa riferimento in primo luogo 409c3 c.p.c. Dello speciale rito processuale previsto per le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato anche a rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. A parte il riferimento di carattere negativo, di subordinazione, presente nella definizione del contratto gli elementi della fattispecie appaiono disegnati in termini alquanto generici, tali da non consentire nei singoli casi concreti, delimitazione di confini tra lavoro parasubordinato, lavoro autonomo e lavoro subordinato. Alla luce giurisprudenziale peraltro, si ritenere che la richiesta dalla norma ricorra quando la particolare collaborazione autonoma in esame abbia carattere durevole nel tempo, con prestazioni ininterrotte o periodiche, restandone dunque escluse le collaborazioni meramente la si abbia in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto svolta dai collaboratori e di natura quanto alla coordinazione, essa deve essere intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento aziendale, o in generale, nelle perseguite dal committente. Requisito appare di particolare rilievo soprattutto per distinguere concettualmente il lavoro parasubordinato da quello subordinato.

La collaborazione, che sussiste in entrambe le ipotesi, mentre nel lavoro subordinato comporta un nesso strutturale con del datore di lavoro, nel lavoro parasubordinato comporta un mero inserimento funzionale e presuppone un nesso di organizzazione tra quella del collaboratore coordinato e continuativo e quella del committente. Classico essere quello del piccolo autotrasportatore autonomo legato ad da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto il trasporto di beni prodotti dal committente verso i mercati di sbocco. 10 Per lungo tempo, il dissenso sugli interventi necessari per affrontare il fenomeno della diffusione del lavoro parasubordinato, adeguando il sistema delle tutele, ha nascosto divergenze anche sulle cause del fenomeno in questione. Secondo opinioni largamente correnti in dottrina, incremento dei co. Co., sarebbe stato da ascrivere al superamento della tradizionale organizzazione del lavoro di tipo fordista, che avrebbe introdotto nuove forme di integrazione tra impresa e lavoro e la conseguente diffusione di nuovi lavori non inquadrabili negli schemi giuridici consueti e comunque irriducibili secca 2c26 della legge ha istituito una gestione pensionistica separata presso prevedendo obbligatoria alla stessa, a categorie prima esenti da prelievo, e tra questi, i titolari di rapporti di co.

Co., ed assoggettando i relativi redditi ad una contribuzione di livello assai inferiore a quella propria del lavoro subordinato: il che ha ovviamente costituito un grosso incentivo seppure in frode alla legge, di co. In luogo di prestazioni di lavoro subordinato, dato il considerevole risparmio sul costo del lavoro (oltre che delle tutele proprie del lavoro subordinato). In dottrina si operarono delle teorizzazioni che identificano un tertium genus quale tipologia intermedia di rapporto di lavoro, propriamente subordinato, integralmente autonomo.

Il lavoro coordinato era diventato una specie di contenitore aperto, di cui significativamente non si mai riusciti a delineare con precisione la fattispecie. Le analisi sociologiche serie avevano posto in luce che, degli iscritti alla gestione separata Inps, erano distinguibili tre grossi aggregati: ad un estremo si collocava una fascia molto consistente di figure professionali di elevato livello, per le quali sarebbe stato del tutto incongruo porre il problema delle tutele lavoristiche, neppure reclamate dai diretti opposto vi era una quota assai rilevante di lavoro subordinato nel mezzo si poneva una quota di nuovi lavori, in linea di massima effettivamente gravitanti del lavoro autonomo. La riforma del 2003 ha introdotto la figura del contratto di lavoro a progetto, allo scopo, secondo le intenzioni dichiarate, di regolare delle collaborazioni coordinate e continuative, contrastando il ricorso abusivo delle stesse (art. Il legislatore delegato ha effettuato un tentativo di specificare i tratti caratterizzanti la collaborazione coordinata e continuativa, che doveva necessariamente risultare funzionale alla realizzazione di un progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, secondo le indicazioni risultanti dal contratto di lavoro, da stipularsi in forma scritta ad probationem tantum (ai fini di prova). Ne risultava una definizione in base alla quale i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui 409 c.p.c., devono essere riconducibili a uno o progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.

Il progetto deve essere funzionalmente collegato al risultato finale e non consistere in una mera riproposizione sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per lavorativa. Configurata, non aveva accolto le suggestioni del tertium genus, optando per la riconduzione del lavoro a progetto del lavoro autonomo, come desumersi dal riferimento gestionale del lavoratore a progetto, che sembra richiamare il criterio organizzativa del lavoratore autonomo, delle tutele e della disciplina prevista.

11 pubblica e da soggetti privati senza scopo di lucro, devono svolgersi sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. La durata dei tirocini in questione varia in funzione della dei soggetti coinvolti: in ogni caso non superare i 12 mesi. Pur essendo in qualche modo accostabili ai rapporti di lavoro con formative, i tirocini formativi e di orientamento se ne distinguono innanzitutto il loro svolgimento non presuppone di un rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue dunque che del tirocinio non dovrebbe comportare la prestazione di lavorativa utile a fini fermo restando che, qualora in fatto le di svolgimento del tirocinio fossero quelle proprie di un rapporto di lavoro subordinato, la sussistenza di e della relativa disciplina potrebbero essere rivendicate in sede giudiziaria. Capitolo Organizzazione del mercato del lavoro e costituzione del rapporto di lavoro. Il collocamento.

Un datore di lavoro che avverta la di impiegare uno o lavoratori, liberamente individuare nel mercato le che gli occorrono, magari avvalendosi dei servizi di specializzata in ricerca e selezione del personale, e successivamente procedere alle relative assunzioni. Nel periodo compreso tra secondo dopoguerra e la fine del secolo scorso, esisteva un sistema pubblico di collocamento dei lavoratori, in condizione di quasi monopolio. Da noi, che altrove, il fenomeno del caporalato era talmente diffuso da richiedere un intervento normativo che impedisse ogni di intermediazione privata e di interposizione tra lavoratore ed effettivo utilizzatore delle prestazioni. Da noi, che altrove, inoltre il diritto al lavoro dei cittadini e di promuoverne le condizioni per la sua realizzazione un principio costituzionale fondamentale.

Una delle prime leggi in materia di lavoro approvate subito dopo in vigore della Costituzione concepiva il collocamento come funzione pubblica, esercitata in regime di quasi monopolio da uffici periferici del ministero del proibiva della mediazione privata tra domanda e offerta di lavoro, anche se effettuata a titolo gratuito, accompagnando al divieto sanzioni imponeva conseguentemente ai datori di lavoro di procedere alle assunzioni previa richiesta di collocamento territorialmente competente, colpendo la violazione con una sanzione amministrativa. Perseguito dal legislatore, con la di controllare il mercato del lavoro, era ritenuto necessario per evitare prassi discriminatoria al momento e soprattutto per cercare di realizzare e imparziale distribuzione delle occasioni di lavoro.

Dal punto di vista organizzativo, lo strumento che avrebbe potuto soddisfare tale esigenza fu individuato nelle liste di collocamento, alle quali coloro che aspiravano a concludere un contratto di lavoro subordinato dovevano iscriversi.

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